ANTHROPOS
è UNA Ong (organizzazione non governativa) ai sensi della Legge n° 49/87
Anthropos
e’ una Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi
del D.Lgs. n° 460/97
Anthropos
e’ UNA a.p.s. (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) AI sensi della l.
383/2000)
Deducibilità fiscale di importi
versati ad Anthropos Onlus:
(conservare la ricevuta ai fini fiscali)
Deducibilità fiscale per le
persone fisiche
Rif.: art. 14, decreto legge n.
35/2005
Le
liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti
soggetti all’imposta sulle società in favore delle O.n.l.u.s. sono
deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000
EUR/anno.
In alternativa
Rif.: art. 15, comma 1, lettera
i-bis) d.P.R. 917/86
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 EUR (4
milioni di lire), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus).
Rif.: art. 10,
lettera g) d.P.R. 917/86
Dal
reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni
erogati in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui
all’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Deducibilità fiscale
nell'ambito del reddito d'impresa
Rif.: art. 14,
decreto legge n. 35/2005
Le
liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti
soggetti all’imposta sulle società in favore delle O.n.l.u.s. sono
deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000
EUR/anno.
In
alternativa
Rif.: art. 100,
comma 2, lettera a) D.P.R. 917/86
Sono
deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non
governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del
reddito d’impresa dichiarato.
Rif.: art. 100,
comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86:
Sono
deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle
O.n.l.u.s.
Rif.: art. 27, legge
133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000
Sono
deducibili le erogazioni liberali in denaro (o in natura) in favore delle
popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi
straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche)
delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di
deducibilità).