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STATUTO ASSOCIAZIONE ANTHROPOS
Organizzazione Umanitaria per lo
Sviluppo di Popoli e Culture
I - Costituzione, sede, durata, oggetto sociale
Articolo 1
E’ costituita una associazione umanitaria e
socio-culturale non riconosciuta denominata ”Anthropos”.
L’Associazione, agli effetti fiscali, assume la
qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale adottandone
l’acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’associazione, in relazione agli scopi primari
che si prefigge con l’articolo 7 ed in relazione alle attività che
intende svolgere, previste all’articolo 8 del presente Statuto, intende
qualificarsi come Organizzazione Non Governativa (O.N.G.) in
ottemperanza alla Legge n. 49 del 1987.
Inoltre, svolgendo attività di utilità sociale in
favore di terzi, senza fini di lucro, ed avendone idonee
caratteristiche, come previsto dalla Legge 383 del 2000, la stessa
intende qualificarsi come Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) e
provvederà nei tempi e nei modi previsti dalla citata legge
all’iscrizione ai registri di cui all’art. 7 della medesima.
Articolo 2
L’associazione ha sede legale in Garlasco,
Provincia di Pavia, in Via Roma al civico numero 35.
Articolo 3
L’associazione ha durata illimitata.
Articolo 4
Il logo dell’associazione consiste in un
mappamondo stilizzato con sovrimpressa la scritta Anthropos in carattere
Dauphin.
Articolo 5
L’associazione non ha fini di lucro. E’ vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposti dalla legge.
Articolo 6
Lo scopo dell’associazione è quello di svolgere
attività volte ad avere un impatto significativo nelle politiche di
cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario, nazionali ed europee.
Articolo 7
L’associazione si impegna a lavorare per la
promozione di uno sviluppo umano sostenibile. In tale ambito, il lavoro
dell’associazione si ispirerà ai principi e direttrici dei grandi
Vertici mondiali delle Nazioni Unite, nonché agli orientamenti ed alle
politiche dell’Unione Europea sulla cooperazione internazionale.
Articolo 8
Per attuare concretamente i propri scopi
l’Associazione:
a)
potrà realizzare qualunque iniziativa atta a favorire
trasformazioni sociali, economiche e culturali nell’ambito dei propri
progetti o di programmi e progetti, nazionali, europei ed
internazionali, di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di
salvaguardia dei diritti umani e di cooperazione decentrata;
b)
potrà attuare azioni e progetti tendenti allo sviluppo autonomo
delle economie dei paesi emergenti, nonché programmi settoriali,
plurisettoriali od integrati, aventi il fine di contribuire al
potenziamento delle relazioni culturali, multietniche e di cooperazione
internazionale anche tramite l’invio di volontari e di proprio personale
nei PVS
c)
potrà impegnarsi in attività di Educazione allo Sviluppo per far
crescere nell’opinione pubblica la comprensione dei problemi del Sud del
mondo e della globalità dello sviluppo stesso;
d)
potrà promuovere iniziative di Educazione interculturale per
orientare in senso positivo le dinamiche di mutamento della società
civile, indotte dal fenomeno migratorio nonché gestire manifestazioni
culturali specifiche;
e)
potrà realizzare attività di formazione professionale,
aggiornamento culturale, perfezionamento e informazione rivolte a
personale docente e non docente della scuola, a quanti si apprestano a
svolgere attività di volontariato internazionale, al più vasto arco di
soggetti beneficiari, in particolare di giovani, donne, immigrati,
nell’ambito di progetti comunitari, nazionali o locali, in loco, in
altri PVS ed in Italia.
f)
potrà promuovere l’organizzazione e la realizzazione di tutti
quei servizi che possono contribuire all’insediamento nella società
civile della popolazione immigrata;
g)
potrà organizzare viaggi con finalità di studio e promuovere
scambi culturali, iniziative e stage in ambito europeo, europeo
allargato, mediterraneo e Paesi Terzi.
h)
potrà pubblicare, produrre e diffondere propri studi e ricerche,
nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd, e
quanto riterrà utile agli scopi dell’Associazione stessa;
i)
potrà, per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività
indicate alle lettere a,b,c,d,e,f,g,h, svolgere qualunque attività
connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti
gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura
mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla
realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale.
L’associazione non potrà svolgere
attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad essa
direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle
statutarie, in quanto integrative di esse come previsto dal precedente
punto “i” dell’art. 8.
II – Soci
Articolo 9
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che, persone
fisiche o giuridiche, intendano contribuire al raggiungimento degli
scopi sociali dell’Associazione, previa presentazione di domanda di
adesione, nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 11
Nell’Associazione si
distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori
quelli risultanti dall’atto costitutivo, soci ordinari tutti gli altri.
Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci
indipendentemente dal tipo.
Viene esclusa
qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Tutti gli associati
maggiori di età hanno diritto di voto anche per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell’associazione.
Una particolare
categoria di soci è quella dei soci onorari.
L’associazione ha
facoltà di nominare soci onorari, su proposta.
La decisione, presa a
maggioranza dal Consiglio Direttivo nomina coloro che, con la loro
presenza onorino l’associazione, oppure coloro che, per aver operato in
modo encomiabile in funzione della crescita e dello sviluppo
dell’associazione stessa abbiano acquisito particolari meriti o che si
siano particolarmente distinti per gesti o azioni di rilevante
significato ai fini del conseguimento degli scopi culturali e pragmatici
dell’associazione stessa.
Articolo 10
Possono far parte dell’Associazione tutte le
persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità del presente
Statuto, intendono partecipare alla vita dell’Associazione ed al
raggiungimento delle finalità della stessa.
Articolo 11
Per essere ammessi all’associazione come soci è
necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione
indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, e
codice fiscale, a condizione di impegnarsi al rispetto del presente
Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; le persone
giuridiche indicheranno la Ragione Sociale, la sede legale, il codice
fiscale/partita Iva ed il nome del Rappresentante Legale.
Articolo 12
I soci, con esclusione dei soci onorari che ne
sono esentati, sono tenuti al pagamento della quota annuale di
associazione, stabilità dal consiglio Direttivo ed al pagamento di
eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
Articolo 13
Lo status di socio si perde per recesso,
decadenza, esclusione o per causa di morte.
I soci sono esclusi quando non ottemperano alle
disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o
alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendono morosi
del pagamento delle quote sociali, quando in qualunque modo, arrechino
danni morali o materiali all’Associazione.
L’esclusione dei soci viene deliberata a
maggioranza dal Consiglio Direttivo.
Il socio recedente o escluso non ha diritto al
rimborso della quota associativa annuale pagata.
III -
Organi dell’associazione
Articolo 14
Gli organi dell’associazione sono:
a)
l’Assemblea dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
Il Presidente:
d)
Il Collegio Sindacale.
Articolo 15
L’assemblea dei soci può essere
ordinaria o straordinaria.
La comunicazione della convocazione deve
essere effettuata per iscritto e con avviso affisso nei locali
dell’Associazione almeno dieci giorni prima della riunione; la
convocazione dovrà contenere i punti all’ordine del giorno, la data,
l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo
dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
Articolo 16
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal
Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi
successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario, salvo eventuale
proroga della scadenza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, il
quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
L’Assemblea:
a)
approva le linee generali del programma di attività per l’anno
sociale;
b)
elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
c)
approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
d)
decide l’apertura di eventuali sedi secondarie e/o operative;
e)
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Articolo 17
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente
costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni
poste all’ordine del giorno.
In seconda convocazione l’Assemblea è
regolarmente costituita con la presenza di qualunque numero di Soci e
delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le
questioni poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere
luogo ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
Articolo 18
Le votazioni possono avvenire per alzata
di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un
quinto dei presenti.
Le votazioni avvengono sulla base del principio
del voto singolo di cui all’art. 2352, secondo comma del Codice Civile.
Le Persone giuridiche intervengono con
diritto di voto alle assemblee nella persona del Rappresentante Legale o
suo delegato.
Non sono ammessi voti per corrispondenza
e le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di due per
socio.
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero
variabile di Soci da tre a nove eletti dall’Assemblea e resta in carica
per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Ai componenti del Consiglio Direttivo possono
essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al
compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994 n. 645 e dal Decreto Legge 21 giugno 1995, n. 239,
convertito in Legge 3 agosto 1995, n. 336 e successive modificazioni ed
integrazioni, per il presidente del Collegio Sindacale delle Società Per
Azioni.
Nella prima seduta il consiglio
direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente-Rappresentante Legale.
Articolo 20
Il consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta
il Rappresentante Legale o la maggioranza dei propri componenti lo
ritengano necessario e, comunque, almeno ogni tre mesi.
Il consiglio Direttivo è presieduto dal
Rappresentante Legale o, in sua assenza, dal membro anziano. Le riunioni
sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a
maggioranza semplice.
Articolo 21
Spetta al consiglio Direttivo, tra l’altro:
a)
approvare regolamenti, procedure, mansionari;
b)
stabilire strategie ed indirizzi dell’Associazione ed approvare
il programma annuale di attività;
c)
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
d)
redigere i rendiconti economici-finanziari da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
e)
deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la decadenza e
l’esclusione dei soci;
f)
deliberare circa la nomina dei soci onorari.
g)
determinare l’ammontare delle quote associative annue e le
modalità di versamento;
h)
firmare e sottoscrivere accordi, contratti, convenzioni anche con
governi e stati esteri;
i)
assumere e licenziare il personale dipendente, nonché decidere
gli incarichi ai collaboratori con prestazione continuativa;
j)
svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla
gestione sociale.
Articolo 22
Al Presidente del
Consiglio Direttivo compete la rappresentanza dell’Associazione. In caso
di sua assenza o di impedimento, tutte le mansioni spettano al
componente anziano del Consiglio Direttivo.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà
di emettere un regolamento per l’attività dell’associazione, ovvero più
regolamenti per singoli settori d’attività.
Del pari il Consiglio Direttivo potrà
nominare Responsabili di settore anche tra i non soci e Comitati
Scientifici anche per singole discipline.
Articolo 24
Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea
dei Soci, anche tra i soci stessi, e si compone di tre membri effettivi,
di cui uno almeno iscritto al Registro dei Revisori Contabili. I sindaci
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 25
Il collegio Sindacale controlla l’amministrazione
dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la
corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei
libri e delle scritture contabili. Ogni Sindaco può provvedere, anche
individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il
collegio può verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della
cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di
accompagnamento consuntivo.
IV – Patrimonio dell’Associazione
Articolo 26
Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione è
indivisibile ed è costituito:
a)
dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà
dell’Associazione;
b)
dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c)
da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d)
da tutti i proventi conseguiti dall’Associazione per il
perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Articolo 27
La somma versata per la quota annuale di adesione
all’Associazione non è rimborsabile in nessun caso ed è, insieme a tutti
gli altri contributi associativi, intrasmissibile.
V – Rendiconto economico-finanziario
Articolo 28
Il Rendiconto economico-finanziario comprende
l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno
e deve essere presentato dal consiglio Direttivo per la sua approvazione
entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in
sede di riunione ordinaria.
VI – Scioglimento dell’Associazione
Articolo 29
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere
deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno
quattro quinti dei soci aventi diritto.
Articolo 30
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla
nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli
eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà
dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai
fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo
di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
VII – Disposizioni finali
Articolo 31
Per tutto quanto non previsto espressamente dal
presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
