Associazione umanitaria

Statuto

per lo studio e lo sviluppo di popoli e culture

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STATUTO  ASSOCIAZIONE  ANTHROPOS

Organizzazione Umanitaria per lo Sviluppo di Popoli e Culture

 

I - Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

 

Articolo 1

E’ costituita una associazione umanitaria e socio-culturale non riconosciuta denominata ”Anthropos”.

L’Associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale adottandone l’acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

L’associazione, in relazione agli scopi primari che si prefigge con l’articolo 7 ed in relazione alle attività che intende svolgere, previste all’articolo 8 del presente Statuto, intende qualificarsi come Organizzazione Non Governativa (O.N.G.) in ottemperanza alla Legge n. 49 del 1987.

 

Inoltre, svolgendo attività di utilità sociale in favore di terzi, senza fini di lucro, ed avendone idonee caratteristiche, come previsto dalla Legge 383 del 2000, la stessa intende qualificarsi come Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) e provvederà nei tempi e nei modi previsti dalla citata legge all’iscrizione ai registri di cui all’art. 7 della medesima.

 

Articolo 2

L’associazione ha sede legale in Garlasco, Provincia di Pavia,  in Via Roma al civico numero 35.

 

Articolo 3

L’associazione ha durata illimitata.

 

Articolo 4

Il logo dell’associazione consiste in un mappamondo stilizzato con sovrimpressa la scritta Anthropos in carattere Dauphin.

 

Articolo 5

L’associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

 

Articolo 6

Lo scopo dell’associazione è quello di svolgere attività volte ad avere un impatto significativo nelle politiche di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario, nazionali ed europee.

 

Articolo 7

L’associazione si impegna a lavorare per la promozione di uno sviluppo umano sostenibile. In tale ambito, il lavoro dell’associazione si ispirerà ai principi e direttrici dei grandi Vertici mondiali delle Nazioni Unite, nonché agli orientamenti ed alle politiche dell’Unione Europea sulla cooperazione internazionale.

 

Articolo 8

Per attuare concretamente i propri scopi l’Associazione:

a)      potrà realizzare qualunque iniziativa atta a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali nell’ambito dei propri progetti o di programmi e progetti, nazionali, europei ed internazionali, di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia dei diritti umani e di cooperazione decentrata;

b)      potrà attuare azioni e progetti tendenti allo sviluppo autonomo delle economie dei paesi emergenti, nonché programmi settoriali, plurisettoriali od integrati, aventi il fine di contribuire al potenziamento delle relazioni  culturali, multietniche e di cooperazione internazionale anche tramite l’invio di volontari e di proprio personale nei PVS

c)      potrà impegnarsi in attività di Educazione allo Sviluppo per far crescere nell’opinione pubblica la comprensione dei problemi del Sud del mondo e della globalità dello sviluppo stesso;

d)      potrà promuovere iniziative di Educazione interculturale per orientare in senso positivo le dinamiche di mutamento della società civile, indotte dal fenomeno migratorio nonché gestire manifestazioni culturali specifiche;

e)      potrà realizzare attività di formazione professionale, aggiornamento culturale, perfezionamento e informazione rivolte a personale docente e non docente della scuola, a quanti si apprestano a svolgere attività di volontariato internazionale, al più vasto arco di soggetti beneficiari, in particolare di giovani, donne, immigrati, nell’ambito di progetti comunitari, nazionali o locali, in loco, in altri PVS ed in Italia.

f)        potrà promuovere l’organizzazione e la realizzazione di tutti quei servizi che possono contribuire all’insediamento  nella società civile della popolazione immigrata;

g)      potrà organizzare viaggi con finalità di studio e promuovere scambi culturali, iniziative e stage in ambito europeo, europeo allargato, mediterraneo e Paesi Terzi. 

h)      potrà pubblicare, produrre e diffondere propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd, e quanto riterrà utile agli scopi dell’Associazione stessa;

i)        potrà, per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività indicate alle lettere a,b,c,d,e,f,g,h, svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale.

L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative di esse come previsto dal precedente punto “i” dell’art. 8.

 

II – Soci

 

Articolo 9

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione, previa presentazione di domanda di adesione, nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 11

Nell’Associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli risultanti dall’atto costitutivo, soci ordinari tutti gli altri. Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci indipendentemente dal tipo.

Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto anche per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Una particolare categoria di soci è quella dei soci onorari.

L’associazione ha facoltà di nominare soci onorari, su proposta.

La decisione, presa a maggioranza dal Consiglio  Direttivo nomina coloro che, con la loro presenza onorino l’associazione, oppure coloro che, per aver operato in modo encomiabile in funzione della crescita e dello sviluppo dell’associazione stessa abbiano acquisito particolari meriti o che si siano particolarmente distinti per gesti o azioni di rilevante significato ai fini del conseguimento degli scopi culturali e pragmatici dell’associazione stessa.

 

Articolo 10

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alla vita dell’Associazione ed al raggiungimento delle finalità della stessa.

 

Articolo 11

Per essere ammessi all’associazione come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, e codice fiscale, a condizione di impegnarsi al rispetto del presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; le persone giuridiche indicheranno la Ragione Sociale, la sede legale, il codice fiscale/partita Iva ed il nome del Rappresentante Legale. 

 

Articolo  12

I soci, con esclusione dei soci onorari che ne sono esentati, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilità dal consiglio Direttivo ed al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

 

Articolo 13

Lo status di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

I soci sono esclusi quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendono morosi del pagamento delle quote sociali, quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

L’esclusione dei soci viene deliberata  a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota associativa annuale pagata.

 

III - Organi dell’associazione

 

Articolo 14

Gli organi dell’associazione sono:

a)      l’Assemblea dei Soci;

b)      il Consiglio Direttivo;

c)      Il Presidente:

d)      Il Collegio Sindacale.

 

Articolo 15

L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata per iscritto e con avviso affisso nei locali dell’Associazione almeno dieci giorni prima della riunione; la convocazione dovrà contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

 

Articolo 16

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario, salvo eventuale proroga della scadenza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L’Assemblea:

a)      approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

b)      elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

c)      approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

d)      decide l’apertura di eventuali sedi secondarie e/o operative;

e)      delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

 

Articolo 17

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di qualunque numero di Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

 

Articolo 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.

Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2352, secondo comma del Codice Civile.

Le Persone giuridiche intervengono con diritto di voto alle assemblee nella persona del Rappresentante Legale o suo delegato.

Non sono ammessi voti per corrispondenza e le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di due per socio.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di Soci da tre a nove eletti dall’Assemblea e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal Decreto Legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito in Legge 3 agosto 1995, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del Collegio Sindacale delle Società Per Azioni.

Nella prima seduta il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente-Rappresentante Legale.

 

Articolo 20

Il consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Rappresentante Legale o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e, comunque, almeno ogni tre mesi.

Il consiglio Direttivo è presieduto dal Rappresentante Legale o, in sua assenza, dal membro anziano. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

 

Articolo 21

Spetta al consiglio Direttivo, tra l’altro:

a)      approvare regolamenti, procedure, mansionari;

b)      stabilire strategie ed indirizzi dell’Associazione ed approvare il programma annuale di attività;

c)      curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

d)      redigere i rendiconti economici-finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e)      deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la decadenza e l’esclusione dei soci;

f)        deliberare circa la nomina dei soci onorari.

g)      determinare l’ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento;

h)      firmare e sottoscrivere accordi, contratti, convenzioni anche con governi e stati esteri;

i)        assumere e licenziare il personale dipendente, nonché decidere gli incarichi ai collaboratori con prestazione continuativa;

j)        svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

 

Articolo 22

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la rappresentanza dell’Associazione. In caso di sua assenza o di impedimento, tutte le mansioni spettano al componente anziano del Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di emettere un regolamento per l’attività dell’associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori d’attività.

Del pari il Consiglio Direttivo potrà nominare Responsabili di settore anche tra i non soci e Comitati Scientifici anche per singole discipline.

 

Articolo 24

Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea dei Soci, anche tra i soci stessi, e si compone di tre membri effettivi, di cui uno almeno iscritto al Registro dei Revisori Contabili. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

     Articolo 25

Il collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni Sindaco può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il collegio può verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento consuntivo.

 

IV – Patrimonio dell’Associazione

 

      Articolo 26

Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

a)      dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b)      dai contributi annuali e straordinari degli associati;

c)      da contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d)      da tutti i proventi conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

 

Articolo 27

La somma versata per la quota annuale di adesione all’Associazione non è rimborsabile in nessun caso ed è, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibile.

 

V – Rendiconto economico-finanziario

 

Articolo 28

Il Rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio Direttivo per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

 

VI – Scioglimento dell’Associazione

 

Articolo 29

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto.

 

Articolo 30

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

VII – Disposizioni finali

 

Articolo 31

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.